Il compito principale delle imprese di assicurazione consiste nell’attribuirsi rischi che incombono sui loro assicurati e nel procurare loro una forma di risarcimento nel caso di una eventuale diminuzione della loro ricchezza, o del loro reddito disponibile o della loro capacità di produrre reddito, qualora tali circostanze siano determinate dal verificarsi degli eventi paventati.
Solitamente si distinguono tali eventi a seconda che essi siano riconducibili alla durata della vita umana (polizze di assicurazione sulla vita) oppure a tutte le altre circostanze che possono riguardare un soggetto (assicurazioni danni a cose e persone). Da un punto di vista giuridico l’ordinamento in vigore distingue l’attività assicurativa in ramo danni e ramo vita, intendendo come ramo il raggruppamento di rischi su base omogenea. In particolare, le diverse tipologie di rischio sono raggruppate in rami sulla base dei criteri stabiliti nelle direttive comunitarie: i rischi relativi ai danni vengono classificati in 18 rami omogenei, mentre quelli relativi alla durata della vita umana in sei rami.
Il termine che compare più frequentemente nelle principali coperture offerte dalle imprese di assicurazione è il rischio, espressione con la quale s’identifica il possibile verificarsi di un certo evento dal quale può prodursi una perdita per un certo soggetto. Il verificarsi dell’evento temuto, il sinistro, implica la realizzazione del rischio che sino a quel momento era solo eventuale. Il sinistro genera un danno che può essere sia materiale che fisico, sia diretto che indiretto. L’emergere del danno determina il diritto dell’assicurato alla prestazione prevista nel contratto, rappresentata da un indennizzo o risarcimento del danno subito, ovvero dall’erogazione di uno o più somme di denaro così come previsto nel contratto.
Il sottoscrittore di una polizza assicurativa e spesso indicato come il contraente e non necessariamente si identifica con l’assicurato, cioè il soggetto su cui grava il rischio. Il beneficiario è colui a favore del quale le imprese di assicurazione è tenuta a erogare la prestazione in caso di sinistro; anche in questo caso le due figure possono coincidere o meno.