La formula bonus-malus nella polizza obbligatoria Rc Auto è una clausola estremamente diffusa tra le compagnie che prevede che il premio che il contraente deve pagare all’assicuratore sia diverso a seconda del numero di incidenti causati dall’assicurato. Il ragionamento che sta alla base di questa formula è semplice: più sinistri si provoca con la proprio auto, più la compagnia è costretta a spendere e, di conseguenza, richiederà il pagamento di un premio più alto all’assicurato. In altre parole, assicurare un cliente che abbia fatto diversi incidenti è più rischioso di garantirne uno che si è sempre dimostrato prudente.
Per valutare l’assicurato, le imprese di assicurazione hanno stabilito una serie di classi di merito, che possono variare a seconda della compagnia alla quale ci si rivolge. Per evitare di essere declassati si può pagare di tasca propria i danni causati in un incidente, ma si tratta di una possibilità che risulta conveniente solo quando si tratta di piccole somme di denaro.
Quando ci si assicura per la prima volta si rientra nella “classe di ingresso”, per la quale è previsto il pagamento di un premio intermedio. L’ammontare da pagare in seguito sarà sempre più alto qualora l’assicurato dovesse causare incidenti, mentre diminuirà in caso contrario.
Stipulando una polizza auto bonus-malus si viene inseriti in una delle diciotto classi di merito, come previsto dalla legge 990 del 1969. La classe di merito serve alla compagnia per definire il livello di “rischiosità” dell’assicurato e, di conseguenza, a calcolare il premio da pagare. Nel caso in cui non si siano causati incidenti nel corso di un anno, al successivo rinnovo della polizza si sarà inseriti in una classe di merito inferiore, che comporterà il pagamento di un premio più basso. Viceversa, nel caso in cui provochi un sinistro, l’assicurato sarà inserito l’anno seguente in una classe di merito superiore e dovrà pagare un premio maggiore.
Se è la prima volta che si sottoscrive una polizza auto bonus-malus si rientra nella quattordicesima classe di merito.
Grazie alla legge 40 del 2007, più conosciuta come “Bersani bis”, chi assicura un secondo veicolo può farlo godendo della stessa classe di merito delle altre auto già assicurate. La classe di merito, inoltre, resta la stessa anche nel momento in cui si decide di cambiare compagnia.
Quando si cambia compagnia di assicurazione si può stipulare una polizza RC Auto con la stessa classe di merito maturata con la vecchia compagnia. L’unica avvertenza è quella di richiedere il così detto “attestato di rischio” all’assicurazione che si lascia: attraverso questo documento sarà possibile dimostrare al nuovo assicuratore la classe di merito maturata.